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ACCOGLIENZA
IL VISTO D'INGRESSO
IL PERMESSO DI SOGGIORNO
IL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
IL MATRIMONIO
LA CARTA DI SOGGIORNO
LA CITTADINANZA
Il visto d'ingresso
CHE COSA E'
Il visto, che consta di apposita "vignetta" (o "sticker") applicata sul passaporto o su altro valido documento di viaggio del richiedente, è una autorizzazione concessa allo straniero ad entrare nel territorio della Repubblica Italiana o in quello di altre Parti contraenti per transito o per soggiorno, da valutarsi alla luce di esigenze connesse con il buon andamento delle relazioni internazionali e con la tutela della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico.
Di norma, non vi è quindi da parte degli stranieri "diritto" all'ottenimento del visto, ma tutt'al più un semplice "interesse legittimo". La Legge 6 marzo 1998, n.40, ha introdotto il principio che "il diniego del visto di ingresso o reingresso è adottato con provvedimento scritto e motivato, che deve essere comunicato all'interessato unitamente alle modalità di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo" (art.4, c.2). La nuova legge, la c.d. Bossi-Fini, ha però apportato una deroga all'obbligo del provvedimento scritto e motivato in caso di diniego del visto di ingresso. L'art. 4 del D.Lgs. 286/98 prevede, infatti, che per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego del visto di ingresso per soggiorni di breve durata (turismo, affari, studio non universitario, ecc.) non debba essere motivato.
Peraltro, il visto non garantisce in assoluto l'ingresso, poiché l'Autorità di frontiera può sempre respingere lo straniero, se privo di mezzi di sostentamento e non in grado di fornire esaurienti indicazioni circa le modalità del proprio soggiorno in Italia o per ragioni di sicurezza e ordine pubblico.
Ogni "straniero" che entri legalmente in Italia - sia esente da obbligo di visto che soggetto a visto - è tenuto a dichiarare la sua presenza nel territorio nazionale alla Questura della Provincia in cui si trova entro 8 giorni lavorativi dalla data dell'ingresso e ad avanzare contestuale richiesta di un "permesso di soggiorno", che è il solo titolo che legittima il soggiorno dello straniero nel nostro territorio per lo stesso motivo e per la stessa durata indicati nell'eventuale visto (salvo in caso di visto con durata convenzionale di "99 giorni", a fronte del quale il permesso di soggiorno di lunga durata sarà quello prescritto dalla specifica normativa).
N.B. Non è possibile il rilascio di alcun visto (né la proroga di un visto preesistente) allo straniero che già si trovi nel nostro territorio. A consentirgli ufficialmente prolungamenti del soggiorno possono valere solo eventuali proroghe o rinnovi del permesso di soggiorno.

CHE COSA CONSENTE
Ai sensi della normativa Schengen, il permesso di soggiorno (o la "carta d'identità diplomatica o di servizio" del M.A.E.) rilasciato dalla Questura a seguito di un visto per soggiorno di lunga durata, salva eventuale limitazione espressa, consente allo straniero, in unione con il suo passaporto nazionale o documento di viaggio equivalente in corso di validità, di entrare e uscire dallo spazio Schengen, nonché di circolare liberamente per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre nel territorio di altre Parti contraenti. In tal caso, lo straniero sarà tuttavia obbligato a dichiarare la sua presenza sul territorio di altri Stati Schengen alle rispettive Autorità di pubblica sicurezza entro 3 giorni lavorativi dall'ingresso.

CHI LO RILASCIA
La competenza al rilascio dei visti emessi dall'Italia spetta al Ministero degli Affari Esteri, che la esercita attraverso le sue Rappresentanze diplomatico-consolari a ciò abilitate e territorialmente competenti per il luogo di residenza dello straniero, che sono le sole responsabili dell'accertamento e della valutazione dei requisiti necessari per l'ottenimento del visto, nell'ambito della propria discrezionalità e tenuto conto delle particolari situazioni locali.
Solo in casi eccezionali e a condizioni tassativamente indicate, il visto per un solo ingresso e con durata minima indispensabile non superiore a 5 giorni per transito e ad 8 giorni per soggiorno può essere rilasciato all'ingresso dalle Autorità di frontiera, con provvedimento che ricade sotto la diretta responsabilità delle stesse: diversi sono i c.d. "permessi in frontiera", rilasciati per prassi internazionale per consentire a stranieri sprovvisti di regolare visto il pernottamento o un soggiorno di non più di 48 ore in zone adiacenti taluni aeroporti ("permesso di visita città") oppure la visita per le sole ore diurne ad aree urbane prossime a porti, incluse località di rilevante interesse turistico ("permesso per marittimi e crocieristi").
In una stessa circoscrizione consolare ove siano presenti Rappresentanze di diverse Parti contraenti la responsabilità a provvedere al rilascio di un visto Schengen uniforme (VSU fino a 90 gg.) spetta alla Rappresentanza del Paese Schengen che costituisce la meta unica o principale del viaggio o, se è impossibile a identificarsi, del Paese Schengen di primo ingresso o di prima destinazione che preveda l'obbligo del visto.
Qualora la Parte contraente competente al rilascio del visto non abbia una propria Rappresentanza nel Paese di residenza dello straniero o, in Paesi di grande estensione territoriale, nella regione di residenza - ed in base a un preventivo accordo permanente di delega per il Paese in questione o per la regione interessata - il visto Schengen uniforme può essere rilasciato dalla Rappresentanza di un'altra Parte contraente in nome e per conto di quella competente, fatte salve, se necessario, la consultazione delle Autorità centrali della Parte contraente delegante e, in ogni caso, la possibilità per lo straniero di rivolgersi alla Rappresentanza dello Stato competente situata in altra località). Non è prevista delega per il rilascio di visti per soggiorni di lunga durata cosiddetti "nazionali" (VN oltre 90 gg.).
TIPOLOGIE DI VISTO
Il visto può essere individuale (su un passaporto individuale) o collettivo (su un passaporto collettivo). Il visto collettivo non può avere durata superiore a 30 giorni.
I visti si dividono in 3 grandi categorie:
Visti Schengen Uniformi (VSU) validi per il territorio dell'insieme delle Parti contraenti.
I VSU possono essere:
- di transito aeroportuale (tipo A), obbligatori solo per i cittadini di alcuni Paesi per transitare nella zona internazionale di un aeroporto, senza entrare in territorio nazionale;
- di transito (tipo B), validi fino a 5 giorni per attraversare il territorio delle Parti contraenti nel corso di viaggi da uno Stato terzo ad un altro Stato terzo;
- per soggiorni di breve durata o di viaggio (tipo C) fino a 90 giorni, con uno o più ingressi (purché né la durata di un soggiorno ininterrotto né il totale dei soggiorni successivi siano superiori a 3 mesi per semestre a decorrere dalla data del primo ingresso nello spazio Schengen).
A personalità di rilievo o a persone favorevolmente note, che necessitino di visti con regolare frequenza ed offrano le garanzie necessarie, la normativa Schengen consente, in via eccezionale, il rilascio di visti di tipo C che, pur permettendo di soggiornare fino a 90 giorni a semestre, valgono per uno (C1), due (C2), tre (C3) o cinque anni (C5). Tale fattispecie può talora costituire una valida alternativa, di maggiore praticità e speditezza, al rilascio di visti per soggiorni di lunga durata.
I Visti a Validità Territoriale Limitata (VTL) sono validi soltanto per la Parte contraente la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto (o, in casi particolari, anche per altri Stati Schengen specificamente indicati), senza alcuna possibilità di accesso, neppure per solo transito, al territorio di altri Stati Schengen; possono essere anch'essi di transito aeroportuale (tipo A), di transito (tipo B) o per soggiorni di breve durata o di viaggio (tipo C). Costituendo una deroga eccezionale al regime comune dei VSU, tali visti non possono essere richiesti direttamente dallo straniero, ma possono essere rilasciati in pochi casi tassativi, e in alternativa al diretto diniego di un VSU, quando - pur non essendovi tutte le condizioni prescritte per il rilascio del visto uniforme - la Rappresentanza ritenga opportuno concedere ugualmente un visto, per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali, per ragioni di urgenza o, in caso di necessità, per un soggiorno relativo ad un semestre per il quale lo straniero abbia già ricevuto un VSU di 3 mesi.
Visti per Soggiorni di Lunga Durata o "Nazionali" (VN): validi solo per soggiorni di oltre 90 giorni (tipo D) commisurati alle caratteristiche di ciascuna tipologia di visto, con uno o più ingressi, soltanto nel territorio della Parte contraente che abbia rilasciato il visto e per il solo eventuale transito, per non più di cinque giorni, attraverso il territorio di altri Stati Schengen; sono chiamati "nazionali" perché rilasciati da uno Stato Schengen conformemente alla propria legislazione e sono rilasciati solo in forma di visti individuali.
N.B.: per soggiorni di lunga durata (oltre 90 giorni) a qualsiasi titolo, tutti gli "stranieri" devono sempre munirsi di visto, anche se siano cittadini di Paesi non soggetti ad obbligo di visto per transito o per breve soggiorno.
POLITICHE DI ARMONIZZAZIONE
L'esigenza di una progressiva armonizzazione delle diverse politiche nazionali dei visti ha condotto, in sede di Unione Europea, all'adozione del Regolamento n.2317/95 del Consiglio della UE del 25 settembre 1995, in vigore dal 3.3.1996, che determina l'"Elenco comune dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri". Tale Regolamento costituisce a sua volta la base di riferimento dell'Allegato 1 alla ICC di Schengen, che contiene le Liste degli Stati i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto (1); mentre l'art.9 della Convenzione dispone che "per quanto si riferisce ai Paesi terzi i cui cittadini sono soggetti ad un regime di visti comune, il regime di visti potrà essere modificato soltanto con il comune accordo di tutte le Parti contraenti".
Per i titolari di passaporto ordinario:
- per transito o per breve soggiorno: il visto (VSU o VTL) è necessario per i cittadini dei Paesi inseriti nel suddetto elenco comune;
- per lungo soggiorno: il visto (VN) è sempre necessario, anche se lo straniero sia cittadino di un Paese esente da tale obbligo.
Per titolari di passaporto diplomatico o di servizio:
- per transito o per breve soggiorno: il visto (VSU o VTL) è necessario per i cittadini dei Paesi inseriti nel suddetto elenco comune, salvo nel caso in cui fra l'Italia e tali Paesi vigano accordi di esenzione da tale obbligo;
- per lungo soggiorno: il visto (VN) è sempre necessario, anche se lo straniero sia cittadino di un Paese esente da tale obbligo, salvo se l'ingresso sia richiesto per accreditamento o notifica da un cittadino di Paese con cui viga accordo di esenzione dal visto diplomatico.
Quanto ai Paesi non inseriti nel suddetto elenco comune, e quindi esenti da obbligo di visto, tale esenzione vale solo per il transito e per soggiorni di breve durata (fino a 90 gg.) per motivi, in Italia, di "turismo", "affari" o "missione".
cHI LO RICHIEDE
Il visto può essere richiesto dallo straniero che ha più di 18 anni (per i minori la richiesta deve essere sempre avanzata da un maggiorenne ed accompagnata dall'assenso di entrambi gli esercenti la patria potestà), per se stesso e per i familiari eventualmente iscritti sul suo documento di viaggio.
LA DOMANDA DI VISTO
La domanda di visto alla Rappresentanza va presentata per iscritto, su apposito modulo in unico esemplare compilato in ogni sua parte, sottoscritto dallo straniero e corredato da una foto formato tessera. Lo straniero che richiede il visto deve, di regola, rivolgersi alla Rappresentanza di persona, anche per essere sentito circa i motivi e le circostanze del soggiorno. Al modulo di domanda lo straniero deve allegare un documento di viaggio valido su cui sia materialmente possibile apporre il visto e, nella misura in cui è richiesta, la documentazione giustificativa. Tale documentazione, dipendente dal tipo di visto richiesto o che la Rappresentanza ritiene di rilasciare, dovrà comunque attestare obbligatoriamente:
- la finalità del viaggio (lettera di invito, convocazione, partecipazione a un viaggio organizzato, ecc.)
- i mezzi di trasporto e di ritorno (valuta per la benzina, assicurazione del veicolo o, se lo straniero non viaggi con mezzi propri o con mezzo collettivo, biglietto di viaggio aereo, marittimo o ferroviario, di andata e ritorno o, solo laddove le Compagnie subordinino l'emissione del biglietto al preventivo possesso di visto, tagliandi di prenotazione, ecc.);
- i mezzi di sostentamento durante il viaggio e il soggiorno (non solo denaro contante in valuta convertibile, ma anche carte di credito od altri titoli quali "traveller's cheques", ecc.);
- e le condizioni di alloggio (prenotazioni alberghiere o di analoghi stabilimenti di accoglienza, documentazione attestante la disponibilità di alloggio in affitto o di proprietà, lettera di invito, ecc.).
LA RISPOSTA
Valutata la ricevibilità della domanda di visto sulla scorta della documentazione prodotta dal richiedente e di quanto appreso nel corso della sua intervista, di norma, diretta e personale, la Rappresentanza provvede ai prescritti controlli preventivi di sicurezza, consultando in via informatica o telematica tramite la "rete mondiale visti" (2) l'elenco degli stranieri non ammissibili nello spazio Schengen del SIS (Sistema di Informazione Schengen).
Se il rilascio del visto è obbligatoriamente subordinato alla preventiva consultazione delle nostre Autorità nazionali per la sicurezza o di quelle di altre Parti contraenti, il visto è concesso solo dopo aver acquisito anche i pareri delle predette Autorità.
N.B. La richiesta dei pareri relativi ai predetti controlli, la ricezione delle risposte e la conseguente emissione della vignetta-visto vengono effettuate tramite procedure interamente automatizzate e mediante appositi programmi informatizzati centrali e periferici.
Contestualmente al rilascio del visto d'ingresso la Rappresentanza consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia.
I COSTI DEL VISTO
I diritti consolari da riscuotersi per i visti concessi sono espressi nel controvalore in Lire italiane di tariffe fissate in ECU e percepiti in moneta convertibile o nella moneta del luogo (a differenza di altri atti consolari, nessun diritto d'urgenza può essere chiesto o riscosso per il rilascio dei visti).
N.B.: Per il rilascio dei visti da parte di Rappresentanze diplomatico-consolari italiane vanno quindi corrisposte solo le seguenti tariffe (armonizzate secondo la normativa di Schengen), con esclusione di qualsiasi altra provvigione o compenso assolutamente non spettanti.
TARIFFE RILASCIO VISTI DAL 01.01.2003 AL 31.03.2003
TIPO DI VISTO
A) TRANSITO AEREOPORTUALE
euro 10
B) TRANSITO (ingresso singolo o multiplo)
euro 10
C) SOGGIORNO max 30 giorni (ingresso singolo o multiplo)
euro 25
C) SOGGIORNO max 90 giorni (ingresso singolo)
euro 30
C) SOGGIORNO max 90 giorni (ingresso multiplo)
euro 35
C1) SOGGIORNO max 90 giorni in 1 anno (ingresso multiplo)
euro 50
D) VISTO NAZIONALE (lunga durata)
euro 30
PAESI SOGGETTI AD OBBLIGO DI VISTO
I Paesi terzi soggetti ad obbligo di visto sono i seguenti: Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Centrafrica, Ciad, Cina, Comore, Congo, Congo (Repubblica Democratica), Corea del Nord, Costa d'Avorio, Cuba, Dominica, Dominicana (Repubblica), Egitto, Emirati Arabi Uniti, Eritrea, Etiopia, ex-Repubblica Iugoslava di Macedonia, Fiji, Filippine, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Grenada, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenia, Kirghizistan, Kiribati, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Marocco, Marshall, Mauritania, Mauritius, Micronesia, Moldova, Mongolia, Mozambico, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palau, Papua-Nuova Guinea, Perù, Qatar, Repubblica Federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), Ruanda, Russia, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa Occidentali, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Suriname, Swaziland, Tagikistan, Taiwan (entità territoriale non riconosciuta), Tanzania, Thailandia, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.
LA RETE MONDIALE VISTI
La cosiddetta "rete mondiale visti" è un complesso sistema di collegamenti telematici fra le Rappresentanze diplomatico-consolari italiane all'estero a ciò abilitate ed il Ministero degli Affari Esteri e, per il tramite di quest'ultimo, con il Sistema di Informazione Schengen, con le Autorità nazionali per la sicurezza e con le Autorità centrali degli altri Paesi "partners" che applicano la Convenzione di Schengen.
TIPI DI VISTO
I requisiti indicati qui di seguito per ciascuna tipologia di visto sono quelli indispensabili e comuni al sistema visti di tutta la Rete diplomatico-consolare italiana all'estero. Le nostre Rappresentanze hanno tuttavia facoltà di richiedere eventuali requisiti integrativi, ove ciò sia reso necessario da particolari situazioni locali o da decisioni comuni adottate in sede di cooperazione consolare in loco con le Rappresentanze degli altri Stati Schengen.
Visto per "adozione" (Visto Nazionale superiore a novanta giorni)
Il visto per adozione consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo indeterminato presso gli adottanti o gli affidatari, allo straniero destinatario del provvedimento di adozione o di affidamento pre-adottivo emesso dalla competente autorità straniera in conformità alla legislazione locale.
La legge 31 dicembre 1998, n. 476, dispone che la Commissione per le adozioni internazionali autorizza l'ingresso ed il soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione (articoli 32 e 39, lettera h), della legge n. 184/1983, come modificata dall'art. 3, della legge n. 476/1998). Il rilascio del visto e' pertanto subordinato all'emanazione della prescritta autorizzazione.
L'art. 8, comma 2, della predetta legge richiama la normativa precedente per il perfezionamento di quelle procedure di adozione avviate anteriormente all'entrata in vigore della legge o anche in un momento successivo sino alla costituzione della Commissione e alla pubblicazione degli albo degli enti autorizzati.
In tali casi, ai fini del rilascio del visto, occorrerà verificare la sussistenza dei seguenti requisiti:
a) dichiarazione di idoneità all'adozione, rilasciata dal tribunale italiano dei minorenni competente per distretto di appartenenza dei genitori adottanti, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, sulla "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori";
b) provvedimento di adozione o di affidamento pre-adottivo emesso dalla competente autorità straniera in conformità alla legislazione locale;
c) dichiarazione di conformità del provvedimento alla legislazione dello Stato straniero, emessa dall’autorità' consolare italiana competente per luogo d'emissione del provvedimento.
Il visto per adozione consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo indeterminato presso gli adottanti o gli affidatari, allo straniero destinatario del provvedimento di adozione o di affidamento pre-adottivo emesso dalla competente autorità straniera in conformità alla legislazione locale.
Visto per "affari" (Visto Schengen Uniforme)
Il visto per affari consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda viaggiare per finalità economico-commerciali, per contatti o trattative, per l'apprendimento o la verifica dell'uso e del funzionamento di beni strumentali acquistati o venduti nell'ambito di contratti commerciali e di cooperazione industriale.
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:
a) la condizione di "operatore economico-commerciale" del richiedente;
b) la finalità economico-commerciale del viaggio per il quale e' richiesto il visto;
c) l'esistenza e l'effettiva attività svolta in Italia dagli eventuali operatori economici che richiedano il rilascio del visto in favore dell'operatore straniero;
d) adeguati mezzi economici di sostentamento, ed in ogni caso non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998.
Il visto per affari può essere rilasciato anche alle persone che accompagnino, per documentate ragioni di lavoro, il richiedente.
Visto per "cure mediche" (Visto Schengen Uniforme o Visto Nazionale superiore a novanta giorni)
Il visto per cure mediche consente l'ingresso, al fine di un soggiorno di breve o lunga durata, ma sempre a tempo determinato, allo straniero che abbia necessità di sottoporsi a trattamenti medici presso istituzioni sanitarie italiane, pubbliche o private accreditate.
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti dall'art. 36, comma 1, del testo unico n. 286/1998 e dall'art. 44, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999. Il visto viene altresì rilasciato, secondo le modalità previste dall'art. 44, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, nell'ambito dei Programmi umanitari di cui all'art. 36, comma 2, del testo unico n. 286/1998.
Il visto per cure mediche potrà essere rilasciato anche all'eventuale accompagnatore che assista lo straniero infermo, in presenza di adeguati mezzi economici di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998.
Visto "diplomatico" per accreditamento o notifica
(Visto Nazionale superiore a novanta giorni)
Il visto diplomatico per accreditamento o notifica consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo indeterminato, allo straniero, titolare di passaporto diplomatico o di servizio, destinato a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatico-consolari del suo Paese, in Italia o presso la Santa Sede.
Il visto diplomatico e' rilasciato anche agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare.
Le richieste di visto dovranno essere avanzate per le vie diplomatiche, con nota verbale, e la concessione del visto sarà sempre subordinata al preventivo nullaosta rilasciato dal servizio del cerimoniale del MAE.
Visto per "familiare al seguito" (Visto Nazionale superiore a novanta giorni)
Il visto per familiare al seguito consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che intenda fare ingresso in Italia al seguito di un familiare cittadino italiano, o di un Paese dell'Unione europea, ovvero di Paese aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, o al seguito di un familiare straniero di cittadinanza diversa da quelle predette, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 4 e 5 del testo unico n. 286/1998:
a) allo straniero che desideri entrare in territorio italiano al seguito di un familiare residente in Italia, cittadino italiano o di un Paese dell'Unione europea, ovvero di Paese aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, può essere concesso un visto per "familiare al seguito", secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1656/1965, modificato dai decreti legislativi n. 470/1992 e n. 358/1999, e dall'art. 29 del testo unico n. 286/1998;
b) allo straniero che intenda entrare in Italia al seguito di un familiare straniero, cittadino di Paesi diversi da quelli indicati nel punto a), titolare di carta di soggiorno, o di visto per lavoro subordinato relativo a contratto non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, può essere concesso un visto per "familiare al seguito", alle condizioni di cui all'art. 29, comma 4, del testo unico n. 286/1998.
I requisiti per l'ottenimento del visto sono previsti dal comma 7, dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.
Visto per "gara sportiva" (Visto Schengen Uniforme)
Il visto per gara sportiva consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo sportivo straniero che intenda partecipare a singole competizioni o ad una serie di manifestazioni sportive, sia a carattere professionistico che dilettantistico, agli allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici od accompagnatori.
Per la partecipazione a gare professionistiche o dilettantistiche, a carattere ufficiale o amichevole, nell'ambito di discipline sportive riconosciute dal Comitato olimpico, e' necessaria una comunicazione scritta del C.O.N.I. o della Federazione sportiva italiana che confermi la notorietà della competizione e la partecipazione dell'atleta o del gruppo sportivo.
Quanto ai singoli componenti la squadra o il gruppo, la rappresentanza farà affidamento sulle liste ufficiali di nominativi o eventuali lettere di segnalazione presentatele dagli enti sportivi stranieri, con l'indicazione della qualifica di ciascuno dei componenti stessi.
I mezzi di sussistenza richiesti non devono essere inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998.
Visto per "invito" (Visto Schengen Uniforme)
Il visto per invito consente l'ingresso, al fine di un soggiorno di breve durata, allo straniero invitato da enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche o private ma notorie, quale ospite di particolari eventi e manifestazioni di carattere politico o scientifico-culturale, le cui spese di soggiorno siano a carico dell'Ente invitante. Il visto verrà parimenti rilasciato allo straniero convocato o invitato dall'autorità giudiziaria italiana, per la durata indicata dalla stessa autorità.
Visto per "lavoro autonomo" (Visto Schengen Uniforme o Visto Nazionale superiore a novanta giorni)
Il visto per lavoro autonomo consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che intenda esercitare un'attività professionale o lavorativa a carattere non subordinato, ai sensi dell'art. 26 del testo unico n. 286/1998.
I. I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti dall'art. 26, del testo unico n. 286/1998, e dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999:
1) per le attività in cui ricorrano le condizioni previste dal comma 1, dell'art. 39, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, la dichiarazione ivi richiesta e' resa dall'amministrazione preposta alla concessione delle relative abilitazioni, licenze e autorizzazioni o alla ricezione della denuncia di inizio attività, ovvero dagli enti preposti alla vigilanza degli ordini professionali;
2) per le attività iscrivibili nel registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio, l'attestazione relativa all'astratta individuazione delle risorse necessarie di cui al comma 3, dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, riguardante le attività ancora da intraprendere, e' resa dalla Camera di commercio competente per territorio, in ragione delle funzioni attribuite alle camere stesse in tema di sviluppo economico locale e regolazione del mercato. Tale attestazione e' resa altresì dai competenti ordini professionali, per le attività soggette ad iscrizione negli ordini stessi.
Per quelle attività autonome che non trovano corrispondente iscrizione nel registro delle imprese e che siano svincolate da licenze e autorizzazioni, da denunce di inizio attività, o dall'iscrizione ad albi, registri od elenchi abilitanti (es. attività di consulenza, anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), e per le quali pertanto non e' individuabile l'Amministrazione competente a rilasciare la dichiarazione e l'attestazione di cui ai comma 1 e 3, dell'art. 39, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, gli stranieri devono essere in possesso di:
a) un idoneo contratto corredato, nel caso sia sottoscritto da un'impresa italiana, con certificato di iscrizione nel registro delle imprese e, nel caso di committente estero, con attestazione analoga vidimata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente;
b) copia di una formale dichiarazione di responsabilità, preventivamente rilasciata o inviata dal committente italiano o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione provinciale del lavoro, servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtù del contratto stipulato non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;
c) una dichiarazione del committente, con cui si assicuri per il lavoratore autonomo un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
d) copia dell'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese, nel caso di società di capitali, o dell'ultima dichiarazione dei redditi, nel caso di società di persone o di impresa individuale o di committente non imprenditoriale, da cui risulti che l'entità dei proventi o dei redditi sia sufficiente a garantire il compenso di cui al punto c). Per tali attività, la documentazione sopra elencata sostituisce l'attestazione di cui al comma 3 dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999. Nei casi di lavoro autonomo da svolgere in qualità di socio e/o amministratore in società e cooperative già in attività, non e' richiesta alcuna attestazione circa i parametri finanziari di riferimento di cui al comma 3 dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.
In tali casi, in luogo dell'attestazione stessa, lo straniero socio prestatore d'opera o soggetto che rivesta cariche sociali deve essere in possesso di:
e) certificato di iscrizione della società nel registro delle imprese;
f) copia di una formale dichiarazione di responsabilità, preventivamente rilasciata o inviata dal legale rappresentante della società o della cooperativa alla competente Direzione provinciale del lavoro, servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtù del contratto stipulato non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;
g) una dichiarazione del rappresentante legale della società che assicuri per il socio prestatore d'opera o per il soggetto che riveste cariche sociali, un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
h) copia dell'ultimo bilancio depositato presso il Registro delle imprese, nel caso di società di capitali, o dell'ultima dichiarazione dei redditi, nel caso di società di persone, da cui risulti che l'entità dei proventi derivanti dall'attività sociale e' sufficiente a garantire il compenso di cui al punto g);
3) conformemente a quanto previsto dal comma 4, dell'art. 39, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, le dichiarazioni e le attestazioni - o la documentazione sostitutiva, sopra indicate devono essere presentate alla questura territorialmente competente, per l'apposizione del nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso;
4) le dichiarazioni e le attestazioni - o la documentazione sostitutiva, in questione, unitamente al nulla osta della questura, devono essere presentate alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente, ai fini del rilascio del visto ai sensi dei comma 5, 6 e 7, dell'art. 26, del testo unico n. 286/1998, e del comma 6, dell'art. 39, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999;
In tutti i casi, lo straniero deve dimostrare il requisito della disponibilità di un alloggio idoneo, mediante l'esibizione un contratto di acquisto o locazione di un immobile, mediante una dichiarazione che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo.
Il requisito reddituale minimo previsto dal citato comma 3, dell'art. 26 del testo unico n. 286/1998 e' soddisfatto in presenza di una corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, ovvero in presenza delle dichiarazioni previste ai precedenti punti 2.c) e 2.g).
Per ciò che concerne l'attività lavorativa nel settore dello sport, quanto disposto dal comma 17 dell'art. 40, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e' applicabile anche agli stranieri che intendano svolgere attività autonoma presso società sportive non professionistiche, diverse da quelle previste dalla legge 23 marzo 1981, n. 91.
Per quanto riguarda il lavoro autonomo nel settore dello spettacolo, i requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:
a) copia dell'atto contrattuale di lavoro autonomo, con firma autenticata del gestore, del titolare della licenza di esercizio, dell'impresario o di un legale rappresentante, che garantisca al lavoratore un compenso di importo superiore a quello previsto dai contratti nazionali per le categorie di lavoratori subordinati con qualifiche simili;
b) copia di una formale dichiarazione di responsabilità, preventivamente rilasciata o inviata dal committente o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione provinciale del lavoro, servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtù del contratto stipulato non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;
c) idonea certificazione professionale, rilasciata da enti pubblici o da qualificati istituti privati del Paese di origine o di stabile residenza del lavoratore straniero, convalidata dalla competente autorità consolare italiana che attesti la legittimazione dell'organo straniero al rilascio della certificazione. Laddove non esistano tali enti o non vengano rilasciate attestazioni per le categorie interessate, la certificazione in parola può essere sostituita dal curriculum professionale corredato da pubblicazioni, registrazioni video o audio, articoli di stampa;
d) nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso della questura territorialmente competente, da richiedere, in analogia a quanto previsto in via generale per il lavoro autonomo dal comma 4 dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, su esibizione del contratto di lavoro;
e) disponibilità di un'idonea sistemazione alloggiativa, documentabile anche mediante l'esibizione di prenotazione alberghiera, mediante una dichiarazione che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo.
Per artisti di chiara fama od alta e nota qualificazione professionale, e per artisti o complessi ingaggiati da noti enti teatrali, dalla R.A.I., da emittenti televisive private o da enti pubblici, e in ogni caso per brevi tournee dei lavoratori in questione, sarà sufficiente l'esibizione di copia dell'atto contrattuale o di comunicazione dell'avvenuta stipula del contratto.
I visti d'ingresso per lavoro autonomo nel settore dello spettacolo relativi a soggiorni di breve durata, vengono rilasciati al di fuori delle quote di cui all'art. 3 comma 4 del testo unico n. 286/1998.
I lavoratori autonomi interessati dovranno essere informati dell'impossibilita' di svolgere la loro attività per committente diverso da quello per il quale il visto e' stato rilasciato e dell'impossibilita' di ottenere la conversione del permesso di soggiorno per motivi diversi.
Visto per "lavoro subordinato" (Visto Schengen Uniforme o Visto Nazionale superiore a novanta giorni)
Il visto per lavoro subordinato consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che sia chiamato in Italia a prestare un'attivita' lavorativa a carattere subordinato.
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti dagli articoli 22, 24 e 27 del testo unico n. 286/1998 e dagli articoli 29, 30, 31, 38 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, fermi restando gli adempimenti richiesti dagli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica stesso per l'esercizio di attività professionali.
I requisiti e le condizioni di rilascio del visto per "lavoro subordinato" stabiliti dall'art. 27, comma 1, lettera p), del testo unico n. 286/1998, e dall'art. 40, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 debbono intendersi applicabili anche agli stranieri destinati a svolgere attività sportiva presso società non professionistiche, diverse da quelle previste dalla legge 23 marzo 1981, n. 91.
Per gli stranieri dipendenti da società estere, destinati all'imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari di cui all'art. 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, il visto e' rilasciato dietro formale e documentata richiesta delle società stesse.
Per i marittimi stranieri destinati all'imbarco su navi di bandiera italiana, iscritte nel registro internazionale di cui alla legge 27 febbraio 1998, n. 30, il visto e' rilasciato dietro richiesta dell'armatore o suo agente delegato, corredata dall'iscrizione della nave nel registro internazionale e dalla relativa tabella d'armamento. La validità del visto sarà corrispondente alla durata prevista dell'imbarco, che risulterà dal contratto di arruolamento, se già perfezionato, o da una dichiarazione dello stesso armatore. Tale procedura potrà essere attivata in anticipo, anche via telefax, ed il visto potrà essere rilasciato prescindendo dalla residenza in loco del marittimo interessato. Per ciò che riguarda i marittimi stranieri che intendano imbarcare o sbarcare da navi di bandiera straniera presso porti italiani, e' previsto il rilascio di visti di transito.
Visto per "missione" (Visto Schengen Uniforme o Visto Nazionale superiore a novanta giorni)
Il visto per missione consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata ma a tempo determinato, allo straniero che per ragioni legate alla sua funzione politica, governativa o di pubblica utilità debba recarsi in territorio italiano.
Hanno accesso a tale categoria di visto gli stranieri che rivestano cariche governative o siano dipendenti di pubblica amministrazione, di enti pubblici, o di Organizzazioni internazionali, inviati in Italia nell'espletamento delle loro funzioni, ovvero i privati cittadini che per l'importanza della loro attività e per gli scopi del soggiorno possano ritenersi di pubblica utilità per le relazioni tra lo Stato di appartenenza e l'Italia.
Analogo visto per missione può essere rilasciato agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare, anche quando quest'ultimo sia esente dal visto.
Visto per "motivi religiosi" (Visto Schengen Uniforme o Visto Nazionale superiore a novanta giorni)
Il visto per motivi religiosi consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, ai religiosi stranieri, intesi come coloro che abbiano già ricevuto ordinazione sacerdotale, o condizione equivalente, religiose, ministri di culti appartenenti ad organizzazioni confessionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dell'interno, che intendano partecipare a manifestazioni di culto o esercitare attività ecclesiastica, religiosa o pastorale.
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:
a) l'effettiva condizione di "religioso";
b) documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o delle attività addotte a motivo del soggiorno in Italia.
c) nei casi in cui le spese di soggiorno dello straniero non siano a carico di enti religiosi, l'interessato deve disporre di mezzi di sussistenza non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la Direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998.
Visto di "reingresso" (Visto Nazionale superiore a novanta giorni)
Il visto di reingresso consente l'entrata nel territorio nazionale, ai fini della prosecuzione di un soggiorno di lunga durata a tempo determinato o indeterminato, agli stranieri titolari di carta o permesso di soggiorno che si trovino incidentalmente sprovvisti di tali documenti ed intendano rientrare nel territorio italiano.
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.
Visto per "residenza elettiva" (Visto Nazionale superiore a novanta giorni)
Il visto per residenza elettiva consente l'ingresso in Italia, ai fini del soggiorno, allo straniero che intenda stabilirsi nel nostro Paese e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa.
A tal fine, lo straniero dovrà fornire adeguate e documentate garanzie circa la disponibilità di un'abitazione da eleggere a residenza, e di ampie risorse economiche autonome, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuità nel futuro.
Tali risorse dovranno provenire dalla titolarità di cospicue rendite (pensioni, vitalizi), dal possesso di proprietà immobiliari, dalla titolarità di stabili attività economico-commerciali o da altre fonti diverse dal lavoro subordinato.
Al coniuge convivente, ai figli minori, ai figli maggiorenni conviventi ed a carico, ed ai genitori conviventi a carico del titolare di visto, potrà essere rilasciato analogo visto solo a condizione che le suddette capacità finanziarie siano adeguate.
Visto per "ricongiungimento familiare" (Visto Nazionale superiore a novanta giorni)
Il visto per ricongiungimento familiare consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, ai cittadini stranieri appartenenti alle categorie di seguito specificate, che intendano riacquistare la loro unione familiare con cittadini italiani - o di un Paese dell'Unione europea, ovvero di Paese aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, o con stranieri di cittadinanza diversa da quelle predette, residenti o regolarmente soggiornanti in Italia, secondo quanto previsto dall'art. 28 del testo unico n. 286/1998:
a) il visto può essere rilasciato allo straniero che intenda ricongiungersi con un familiare residente in Italia, cittadino italiano o di un Paese dell'Unione europea, ovvero di Paese aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, qualora ricorrano le condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1656/1965, modificato dai decreti legislativi n. 470/1992 e n. 358/1999, e dall'art. 29 del testo unico n. 286/1998. Il visto per ricongiungimento familiare sarà rilasciato anche nel caso di adozione di stranieri maggiorenni da parte di cittadini italiani, in presenza di un provvedimento definitivo adottato in tal senso dall'Autorità giudiziaria italiana competente;
b) Il visto e' altresì rilasciato allo straniero che intenda ricongiungersi con un familiare cittadino di Paesi diversi da quelli indicati nel punto a), regolarmente soggiornante in Italia, titolare di carta o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, rilasciato per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per asilo, per studio o per motivi religiosi. Il visto e' rilasciato alle categorie di familiari di cui ai comma 1, 2 e 6 dell'art. 29 del testo unico n. 286/1998.
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti dall'art. 29, commi 3, 6, 7, 8 e 9 del testo unico n. 286/1998 e dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999. La condizione di familiare a carico prevista dall'art. 29, comma 1, lettere c) e d) del testo unico n. 286/1998 deve essere idoneamente documentata alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente al rilascio del visto.
Il nullaosta al ricongiungimento previsto dall'art. 29, comma 7 del testo unico n. 286/1998 deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro sei mesi dalla data di rilascio da parte della questura competente.
Visto per "studio" (Visto Schengen Uniforme o Visto Nazionale superiore a novanta giorni)
Il visto per studio consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, ma a tempo determinato, allo straniero che intenda seguire corsi universitari ai sensi dell'art. 39 del testo unico n. 286/1998 e dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, corsi di studio o di formazione professionale presso istituti riconosciuti o comunque qualificati, ovvero allo straniero che sia chiamato a svolgere attività culturali e di ricerca.
Il visto per studio e' altresì rilasciato, per il periodo necessario, allo straniero che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 47, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:
a) documentate garanzie circa il corso di studio, formazione professionale o attività culturale da svolgere;
b) adeguate garanzie circa i mezzi di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la Direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998;
c) polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, laddove lo straniero non abbia diritto all'assistenza sanitaria in Italia in virtù di accordi o convenzioni in vigore con il suo Paese;
d) età maggiore di anni 14.
Per quanto concerne le attività di studio che comportano l'esercizio di attività sanitarie e' richiesto il preventivo riconoscimento del titolo di studio abilitante all'esercizio professionale da parte del Ministero della sanità.
Visto per "transito aeroportuale"
(Validità Territoriale Limitata)
Il visto per transito aeroportuale consente al cittadino straniero specificatamente soggetto a tale obbligo (allegato 3 della ICC), di accedere alla zona internazionale di transito di un aeroporto, durante scali o tratte di un volo o di voli internazionali, senza entrare nel territorio della Parte contraente che ha rilasciato il visto.
L'obbligo del visto costituisce un'eccezione al diritto generale di libero transito attraverso la zona internazionale di transito degli aeroporti (ICC, I, 2.1.1).
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono: a) valido passaporto od equivalente documento di viaggio munito, ove richiesto, di visto di ingresso nel Paese terzo di destinazione finale; b) biglietto aereo o prenotazione.
Visto per "transito"
(Visto Schengen Uniforme)
Il visto per transito consente ad un cittadino straniero di attraversare il territorio delle parti contraenti nel corso di un viaggio da uno Stato terzo ad altro Stato terzo (ICC, I, 2.1.2), ed e' concesso a condizione che allo stesso sia garantito l'ingresso nello Stato di destinazione finale e che il tragitto debba ragionevolmente portarlo a transitare sul territorio delle altre parti contraenti (ICC, V, 2.1).
La concessione del visto e' sempre subordinata alla sussistenza dei requisiti minimi richiesti, in generale, per il rilascio di un visto di breve durata per "turismo".
Ulteriore requisito e' il possesso da parte dello straniero, ove necessario, del visto di ingresso nel Paese terzo di destinazione finale.
Il visto per transito e' altresì rilasciato ai marittimi stranieri che intendano imbarcare o sbarcare da navi straniere, presso porti situati nel territorio nazionale o nello spazio Schengen.
Visto per "trasporto" (Visto Schengen Uniforme)
Il visto per trasporto consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda recarsi in Italia per brevi periodi per svolgere attività professionale connessa con il trasporto di merci o persone, sia per via terrestre che per via aerea (autotrasportatori, equipaggi di voli charter o privati).
I requisiti e le condizioni previsti per l'ottenimento del visto sono costituiti dalla documentazione attestante la condizione professionale dei richiedenti, e da quella inerente l'attività da svolgere in occasione del soggiorno richiesto.
Visto per "turismo" (Visto Schengen Uniforme)
Il visto per turismo consente l'ingresso, per breve durata, in Italia e negli altri Paesi dello spazio Schengen al cittadino straniero che intenda viaggiare per motivi turistici.
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto, fatto salvo quanto previsto dall'Istruzione consolare comune di Schengen, parte III, punto 3, e parte V, punto 1, sono:
a) adeguati mezzi finanziari di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la Direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998;
b) il titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione) ovvero la disponibilità di autonomi mezzi di viaggio;
Visto per "vacanze-lavoro" (Visto Nazionale superiore a novanta giorni)
Il visto per vacanze-lavoro consente l'ingresso, per un soggiorno di lunga durata, ai cittadini dei Paesi con cui l'Italia abbia stipulato degli specifici accordi in materia, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera r), del testo unico n. 286/1998, e dell'art. 40, comma 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.
La durata massima del visto e' di un anno, ferme restando le limitazioni dell'attività lavorativa disposte dall'art. 40, comma 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti dagli specifici accordi internazionali in materia, tenendo conto dei parametri stabiliti dal Ministero dell'interno agli articoli 2 e 4 della Direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998.
c) la disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera, dichiarazione di ospitalità, ecc.).
Nel caso d'invito da parte di cittadino italiano o straniero regolarmente residente, dovrà essere esibita una "dichiarazione d'invito" con cui il dichiarante attesti la sua disponibilità ad offrire ospitalità in Italia al richiedente il visto.
Laddove quest'ultimo non disponga autonomamente dei mezzi di sussistenza previsti dal Ministero dell'interno con la Direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998, tale "dichiarazione d'invito" dovrà essere accompagnata dalla ricevuta di un versamento bancario effettuato presso una banca operante in Italia da colui che invita, in favore del cittadino straniero richiedente il visto, per l'importo indicato dalla Direttiva predetta.
Per i minori di età che partecipino a programmi di accoglienza a carattere turistico-umanitario approvati dal "Comitato per la tutela dei minori stranieri", (art. 33 del testo unico n. 286/1998) sono requisiti necessari:
a) l'assenso all'espatrio da parte di chi eserciti la potestà genitoriale o da parte del tutore;
b) l'autorizzazione scritta dello stesso Comitato.
Il permesso di soggiorno
CHE COSA E'
Si può soggiornare in Italia solo se:
1.si è in possesso di un passaporto o documento equivalente;
2.si è in possesso di un visto di ingresso;
3.se si è entrati regolarmente attraverso uno dei valichi di frontiera appositamente istituiti.
Il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno, rilasciati dalla competente autorità italiana, sono i due documenti che provano il regolare soggiorno in Italia.
importante: in generale sia all’ingresso in Italia che durante la permanenza, si deve sempre essere in grado di dimostrare, con dei documenti in regola:
1.quale siano lo scopo e le condizioni del soggiorno;
2.quali siano i mezzi di sussistenza;
3.che tali mezzi siano sufficienti per la durata del soggiorno e per il ritorno nel Paese.
Per queste ragioni, è opportuno portare sempre con sè il passaporto ed il permesso di soggiorno ovvero la carta di soggiorno per esibirli ad ogni richiesta della polizia o di altra autorità pubblica.
molto importante: con il permesso di soggiorno ed una stabile dimora si può ottenere l’iscrizione all’anagrafe ed il conseguente rilascio della carta d’identità, con validità pari alla durata del permesso di soggiorno, nonché il rilascio del codice fiscale.
Il codice fiscale è un codice alfanumerico, cioè composto da lettere e numeri, con il quale il Ministero delle finanze ti identifica. Ogni persona ha un suo codice fiscale personale. Subito dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno è necessario recarsi presso il Ministero delle Finanze - Dipartimento delle entrate (ufficio delle imposte dirette), o un suo ufficio periferico, e chiedere il codice fiscale. Con il codice fiscale si può:
fare l’iscrivere al Servizio Sanitario Nazionale;
essere assunti come lavoratore dipendente;
iniziare un'attività lavorativa autonoma;
concludere qualunque contratto ( per. es. di affitto, di vendita ecc.);
aprire un conto corrente bancario;
e tante altre operazioni.

COSa si deve fare per richiedere il permesso di soggiorno
1.richiedere al Questore della provincia in cui ci si trova, entro otto giorni lavorativi dall’ingresso in Italia;
2.allegare alla domanda i seguenti documenti:
a) la fotocopia dell’interno del passaporto e l’originale del passaporto (la polizia lo esaminerà e lo restituirà);
b) tre foto formato tessera;
c
) una marca da bollo da 10,33 euro;
d) un’attestazione in cui si dica dove abiti;
IMPORTANTE: conservare la ricevuta della presentazione della domanda.

I diversi tipi di permesso di soggiorno
Il permesso di soggiorno può essere richiesto per i seguenti motivi:
turismo
cure mediche
ricongiungimento familiare
lavoro dipendente
lavoro stagionale
lavoro artistico
lavoro autonomo
rifugiati politici
affari
missione
studio
religione o culto
protezione sociale.
Permesso di soggiorno per turismo
Dopo aver ottenuto il VISTO D’INGRESSO, se presenti i documenti sopra indicati, ti viene rilasciato il permesso di soggiorno.
Il permesso di soggiorno per turismo ha la durata prevista per il corrispondente visto ovvero, se il visto non è prescritto, la durata di massimo 3 mesi dal giorno dell’ingresso alla frontiera.
Il permesso di soggiorno per turismo non ti abilita ad esercitare alcuna attività lavorativa, neppure lo studio.
Il rinnovo. E’ ammesso solo in casi eccezionali, documentati, in base alla valutazione del Questore, e comunque per una sola volta. La durata varia a seconda dei casi, ma non può mai superare il doppio della durata del visto. A tale fine, oltre alla documentazione prescritta in generale, si deve allegare alla domanda la certificazione che provi l’impedimento a lasciare l’Italia: motivi di famiglia o salute.
Permesso di soggiorno per cure mediche
Per ottenere lo specifico visto d’ingresso e quindi il permesso di soggiorno, oltre alla documentazione necessaria secondo le regole generali, occorre presentare:
una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta della cura;
un’attestazione che provi il versamento di una cauzione (pari al 30%), tenendo conto del costo presumibile delle cure;
un’attestazione che provi che in Italia il richiedente e l’eventuale accompagnatore dispongano di vitto e alloggio, sino a tutto il periodo della convalescenza.
Il permesso ha la durata uguale a quella del visto o comunque pari alla durata presunta della cura.
Il rinnovo è consentito finché durano le necessità terapeutiche.
PERMESSO PER Ricongiungimento con i familiari
Permesso di soggiorno per lavoro
L’ingresso ed il soggiorno per motivi di lavoro dipendente (anche stagionale) e di lavoro autonomo, avviene nell’ambito delle quote di ingresso stabilite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
IMPORTANTE: le procedure sono state profondamente modificate dalla Bossi – Fini ma continuano ad applicarsi le vecchie procedure fino al momento dell’entrata in vigore del regolamento di attuazione.
Permesso di soggiorno per lavoro dipendente
Assunzione di un lavoratore straniero residente all’estero
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che vuole assumere alle proprie dipendenze un cittadino extracomunitario residente all’estero, deve presentare all’ufficio periferico del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competente per territorio richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro, esibendo:
documenti che l’idoneità dell’alloggio in cui andrà ad abitare il lavoratore immigrato;
copia del contratto di lavoro;
dichiarazione di impegno al pagamento delle spese di rimpatrio definitivo.
Ottenuta l’autorizzazione al lavoro, il datore di lavoro deve chiedere alla Questura il nulla osta preventivo alla concessione del visto d’ingresso. Quindi, fa pervenire tali documenti all’immigrato, che risiede ancora nel suo Paese; questo deve rivolgersi alla rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di residenza per il rilascio del visto di ingresso.
il rinnovo. Tale permesso di soggiorno è rinnovabile se, alla scadenza, sussistono i requisiti prescritti.
A tal fine devi presentare in aggiunta ai documenti prescritti in via generale:
fotocopia ultima busta paga;
dichiarazione del datore di lavoro.
Cosa succede se perdi il lavoro.
La perdita del posto di lavoro non comporta la revoca del permesso di soggiorno.
- Nel caso di licenziamento individuale o di dimissioni prima della scadenza dei 24 mesi della durata dell’autorizzazione al lavoro, il datore di lavoro deve darne comunicazione entro cinque giorni all’Ufficio provinciale del lavoro che ha rilasciato l’autorizzazione, il quale provvede all’iscrizione nell’anagrafe dei lavoratori.
Nel caso in cui il datore di lavoro non paghi o paghi in modo parziale o ritardato, sia che si tratti di rapporto di lavoro regolarmente avviato, sia che si tratti di lavoro irregolare, si può agire per vie legali: è opportuno, però, rivolgersi ad un avvocato o al sindacato, che possono meglio consigliare come far valere e tutelare i diritti.
Permesso di soggiorno per lavoro stagionale
Si può chiedere questo tipo di permesso di soggiorno se c’è la richiesta nominativa di:
1.datori di lavoro italiani o stranieri regolarmente soggiornante in Italia;
2.associazioni di categoria per conto dei loro associati.
Sia il datore di lavoro sia le associazioni, se intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro stagionale, devono presentare la richiesta nominativa all’Ufficio periferico del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competente per territorio. L’ufficio medesimo provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 15 giorni: essa dura minimo 20 giorni e massimo 6 mesi, o 9 mesi a seconda della durata del lavoro stagionale richiesto.
Con tale autorizzazione, che verrà recapitata nel Paese d’origine, viene rilasciato dalla rappresentanza diplomatica italiana il visto di ingresso, che consente, una volta entrato in Italia, di ottenere il permesso di soggiorno della stessa durata.
N.B. Si può convertire questo permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, al secondo ingresso per questo stesso motivo e se sono disponibili le relative quote.
Permesso di soggiorno per lavoro artistico
Si può lavorare nel settore dello spettacolo in tre modi:
1. alle dipendenze di un datore di lavoro;
2. autonomamente;
3. per ingaggio di enti teatrali, della RAI, di emittenti televisive private o di enti pubblici nell’ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche.
queste le procedure:
Il datore di lavoro, per esigenze di realizzazione e produzione di spettacoli, dichiara, sotto la propria responsabilità, l’indisponibilità di personale artistico italiano in possesso di livello artistico-professionale. Successivamente, chiede ed ottiene dall’ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, sentito il Ministero dello Spettacolo e del Turismo ed ottenuto il nulla osta provvisorio dalla Questura, l’autorizzazione al lavoro, con richiesta nominativa. L’autorizzazione verrà recapitata nel paese Paese d’origine, dove la rappresentanza diplomatica italiana rilascerà il visto di ingresso, che ha la durata del rapporto instaurato. Con esso, secondo le regole generali, si può ottenere il relativo permesso di soggiorno.
Si deve chiedere personalmente nel Paese d’origine il visto d’ingresso allegando i seguenti documenti: copia autenticata del contratto firmato dal datore di lavoro (gestore o titolare della licenza di esercizio); idonea certificazione professionale rilasciata da organismi governativi del Paese d’origine, convalidata dalla rappresentanza diplomatica italiana, che si riferisce ad attività lavorative esercitate per almeno un anno; certificazione sanitaria sull’idoneità fisica e l’inesistenza di malattie infettive, convalidata dall’autorità diplomatica italiana. Ottenuto il visto, viene rilasciato, in Italia, il permesso di soggiorno.
Liste per gli stranieri che vogliono lavorare in Italia
Chi vuole entrare in Italia per motivi di lavoro e ha ancora un datore di lavoro in Italia, che voglia assumerlo, può iscriversi in apposite liste, dove deve specificare: il paese d’origine; le generalità complete; il tipo di lavoro che preferisce; le mansioni già svolte nel paese; la lingua conosciuta (italiana, francese, inglese, spagnolo); i precedenti lavori svolti.
Tutti i dati inseriti nelle liste sono aggiornati annualmente ed immessi nel Sistema Informativo Lavoro e sono posti a disposizione dei datori di lavoro.
Permesso di soggiorno per lavoro autonomo
Chi intende svolgere in Italia un’attività non occasionale di lavoro autonomo, che non sia riservata ai cittadini italiani o ai cittadini di uno Stato dell’Unione Europea, deve dimostrare:
di disporre di risorse adeguate per il tipo di attività che si intende esercitare (commerciale, industriale, artigianale, professionale ecc);
di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per quell’attività (es. i requisiti per l’iscrizione in albi o registri);
di essere in possesso della attestazione dell’autorità competente, non anteriore ai tre mesi, che non sussistono motivi che impediscono il rilascio dell’autorizzazione o della licenza prevista per quell’attività;
di disporre di un alloggio e di un certo reddito annuo.
queste le procedure:
La rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel paese di provenienza, accertati tali requisiti ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero dell’Interno e del Ministero eventualmente competente per l’attività di cui si tratta, rilascia il visto di ingresso.
Quindi, dopo aver presentato alla Questura della provincia in cui si intende svolgere l’attività tutta la documentazione richiesta in generale, è rilasciato il permesso di soggiorno.
il rinnovo
Occorrono i seguenti documenti, in aggiunta a quelli necessari in via generale:
• fotocopia partita IVA e modello 740 (dichiarazione dei redditi);
• licenza, se prescritta;
• certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio, se richiesto, oppure all’Albo professionale.
Chi possiede una laurea o un diploma conseguiti in Italia o analogo titolo, conseguito all’estero, che può essere riconosciuto in Italia, può sostenere gli esami di abilitazione professionale e chiedere l’iscrizione agli albi professionali, in deroga alle disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per l’esercizio delle relative professioni.
Tale regola è oggi interpretata come superamento - oltre che del principio di cittadinanza - del principio di reciprocità; sicché, al fine dell’iscrizione agli albi professionali, non esistono più limitazioni di sorta, sempre che si tratti di professioni non concernenti pubbliche funzioni.
Schematizzando, il sistema delle attività autonome che ti riguardano può così delinearsi:
A) sono precluse le professioni di notaio, di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari e immobiliari, di investigazione e ricerche per conto di privati, nonché le professioni di avvocato, agente di cambio, revisore ufficiale dei conti, mediatore professionale, mediatore marittimo;
B) sono consentite le professioni di ingegnere ed architetto, perito industriale, perito agrario, dottore commercialista, ragioniere, giornalista, biologo, dottore agronomo e forestale, consulente del lavoro, agente di assicurazioni, mediatore di assicurazioni, mediatore di affari, geometra, agrotecnico, spedizioniere doganale, agente e rappresentante di commercio, psicologo, medico chirurgo, odontoiatra, veterinario, farmacista, ostetrica.
Alla domanda di iscrizione all’albo, indirizzata alla Presidenza del Consiglio dell’Ordine Professionale della provincia di residenza, si deve allegare la seguente documentazione:
• certificato di nascita;
• certificato di residenza;
• certificato del Casellario Giudiziale di data non anteriore a tre mesi;
• necessari titoli di studio (eventualmente tradotti, legalizzati, muniti di dichiarazione di valore e riconosciuti se si tratta di titoli esteri);
• certificato di conseguimento dell’abilitazione nell’esame di Stato, se prescritto.
In caso di radiazione dall’ordine professionale Puoi proporre ricorso in Cassazione.
L’iscrizione alla Camera di Commercio
Chi vuole svolgere attività nel settore alimentare, deve iscriversi nel Registro degli Esercenti il Commercio o nel Registro Speciale degli esercenti il commercio ambulante.
Per essere iscritto al R.E.C. (l’iscrizione va chiesta con apposita domanda alla Camera di Commercio), si deve:
1.possedere un permesso di soggiorno in corso di validità;
2.esercitare in proprio per almeno due anni o lavorare, per almeno due anni, in qualità di dipendente presso imprese esercenti il tipo di attività medesima; nonché, se coniuge o parente entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore per almeno cinque anni;
3.frequentare, con esito positivo, un corso professionale, istituito o riconosciuto dallo Stato, avente per oggetto il commercio.
Queste le procedure:
Dopo l’iscrizione al R.E.C., se richiesta, occorre l’autorizzazione del Sindaco del Comune dove intendi aprire l’esercizio commerciale ovvero esercitare il commercio ambulante.
In particolare, per ottenere la licenza commerciale devi presentare apposita domanda, in carta da bollo da lire 20.000, al settore commercio del Comune ed indirizzata al Sindaco, corredata della seguente documentazione:
certificato attestante l’iscrizione al R.E.C. (se richiesto);
certificato di qualifica professionale per tipo di attività artigianale (se richiesto);
documento che provi la disponibilità dei locali registrati;
numero di codice fiscale o partita IVA;
certificati di stato di famiglia e di residenza (in carta libera);
planimetria dei locali del negozio (in scala 1:100) firmata da un professionista;
ricevuta del versamento della tassa di concessione comunale, se richiesta;
fotocopia del permesso di soggiorno valido.
Il lavoro in cooperativa
Oltre che come lavoratore dipendente o autonomo, c’è anche la possibilità di lavorare in cooperativa, cioè costituire o essere socio di una società cooperativa, in conformità alle norme vigenti per i cittadini italiani (infatti, non è richiesta la condizione di reciprocità).
Occorre essere in possesso di:
• permesso di soggiorno per lavoro autonomo ovvero per lavoro subordinato.
Il rapporto che intercorre tra la cooperativa di produzione e lavoro ed i propri soci non è considerato un rapporto di lavoro subordinato, anche se ai fini della pensione il socio-lavoratore è equiparato al lavoratore dipendente.
Una volta costituita la società cooperativa, entro 30 giorni si deve:
1.depositare l’atto di costituzione presso l’Ufficio del Registro (a cura del notaio o degli amministratori);
2.presentare la dichiarazione d’inizio dell’attività all’Ufficio IVA (attribuzione della partita IVA).
Inoltre, entro 3 mesi dalla costituzione si deve fare la dichiarazione di avvenuta costituzione da inviare all’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette (di solito vi provvede il notaio).
Ottenuta l’omologa dal Tribunale, si procede all’iscrizione della cooperativa al Registro delle imprese, acquisendo, così, la personalità giuridica.
Entro i successivi 30 giorni si devi fare:
1.la dichiarazione d’inizio dell’attività presso la CCIAA;
2.il deposito della copia dell’atto costitutivo e dello statuto presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro che tiene il bollettino ufficiale delle società cooperative (BUSC);
3.la domanda alla Prefettura per l’iscrizione nel registro prefettizio della cooperazione. Per tale domanda occorre:
3.1 copia dell’atto costitutivo con gli estremi dell’iscrizione al Registro delle Imprese;
3.2 duplice elenco dei soci (generalità ed attività professionale);
3.3 duplice elenco nominativo degli amministratori, indicazione del potere di firma, elenco dei sindaci;
3.4 duplice copia dei regolamenti interni (se esistono);
a.certificazione antimafia per amministratori e sindaci.
3.l’eventuale ratifica dell’operato dei soci che hanno agito in nome della società.
Entro 15 giorni dall’emissione di fattura o entro 30 giorni dal ricevimento di fattura si deve:
• vidimare i libri IVA.
Conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo e per ricongiungimento familiare
Con il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o per motivi familiari si può esercitare anche attività diverse da quelle previste nel motivo del permesso, senza conversione o rettifica del documento. Al momento del rinnovo del permesso, viene rilasciato un nuovo permesso per il tipo di attività che effettivamente si svolge.
a) Con il permesso di soggiorno per lavoro dipendente non stagionale si può svolgere per lo stesso periodo un’attività autonoma, sempre che sussistano le condizioni generali richieste.
b) Con il permesso di soggiorno per lavoro autonomo si può svolgere per lo stesso periodo un’attività subordinata.
c) Con il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare si può svolgere sia un lavoro subordinato, sia un lavoro autonomo, sempre che sussistono le condizioni generali richieste.
N.B. Chi è già presente in Italia, con regolare permesso di soggiorno per motivi diversi da quello di lavoro e intende esercitare un’attività lavorativa autonoma, può chiedere alla Questura del luogo, dove vuole svolgere l’attività stessa, la conversione del permesso in quello per motivi di lavoro autonomo.
Chi lavora in Italia, sia in forma subordinata che in forma autonoma, deve effettuare i versamenti contributivi secondo la legge.
A) In caso di rapporto di lavoro subordinato la contribuzione è quasi del tutto a carico del datore di lavoro, che vi provvede direttamente; è consigliabile, comunque, soprattutto in caso di cessazione del rapporto, verificare la tua posizione contributiva richiedendo all’Ufficio I.N.P.S. competente l’estratto conto.
B) In caso di attività autonoma devi essere il lavoratore ad effettuare i versamenti.
Permesso di soggiorno per studio
Il visto per studio è rilasciato con modalità e procedure diverse a seconda del tipo di studi che si intende frequentare in Italia. Il permesso di soggiorno viene rilasciato con durata massima di un anno.
n.b. Con questo permesso di soggiorno, dopo essere stato autorizzato dalla tua istituzione scolastica, si può lavorare, come dipendente, per un tempo non superiore alle 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane, fino ad un massimo di 1040 ore annuali.
Il rinnovo
In generale, è rinnovabile per la durata legale del corso di studio. (V. capitolo sull’istruzione).
Il permesso di studio per frequentare corsi universitari è rinnovato se si supera, nel primo anno di corso una sola verifica di profitto, nei successivi anni di corso almeno due verifiche di profitto. Questo ultimo tipo di permesso non può essere comunque rinnovato per più di tre anni, oltre la durata del corso.
conversione
Il permesso per studio può essere convertito, prima della sua scadenza, in permesso per motivi di lavoro, se sussistono i requisiti generali.
PERMESSO DI SOGGIORNO PER RELIGIONE O CULTO
Si Può ottenere il visto d’ingresso e relativo permesso di soggiorno, della durata massima di 2 anni, se si prova di essere:
• un religioso appartenente a gruppo di pellegrinaggio organizzato;
• un religioso che vuole partecipare a manifestazioni di culto o esercitare attività pastorali.
PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SOCIALE
Questo "speciale" tipo di permesso è rilasciato dal Questore, in caso di violenza o grave sfruttamento nei tuoi confronti o di pericolo per l’incolumità.
La proposta per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale può essere effettuata:
- dai servizi sociali degli enti locali o dalle associazioni, enti o altri organismi, iscritti nel Registro delle associazioni e degli enti abilitati alla realizzazione di programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri e convenzionati con l’ente locale, che abbiano rilevato la violenza o lo sfruttamento;
- dal Procuratore della Repubblica, nei casi in cui sia iniziato un procedimento penale relativamente a fatti di violenza o sfruttamento.
La situazione di violenza o pericolo viene riscontrata nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per delitti concernenti la prostituzione o lo sfruttamento della prostituzione o per delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali.
Lo straniero può anche essere ritenuto in pericolo perché sta tentando di sottrarsi ai condizionamenti di un’associazione dedita ad uno dei predetti delitti (es. un racket) o per aver reso delle dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari o del giudizio.
Il permesso serve a consentire la partecipazione ad un programma di assistenza ed integrazione sociale, ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia; è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le sue finalità, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che hanno giustificato il rilascio.
Tale permesso di soggiorno consente:
l’accesso ai servizi assistenziali;
l’accesso allo studio (se il beneficiario del permesso è iscritto ad un corso regolare di studi, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio);
l’iscrizione nelle liste di collocamento;
lo svolgimento di lavoro subordinato.
Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, il titolare risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno.
Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale può essere inoltre rilasciato al detenuto straniero nel momento in cui lascia il carcere, anche su proposta del Procuratore della Repubblica o del Giudice di Sorveglianza presso il Tribunale dei Minorenni, se l’espiazione della pena è avvenuta per reati commessi durante la minore età e lo straniero ha concretamente partecipato ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.
Il rinnovo del Permesso di soggiorno
quando puoi fare la richiesta
La richiesta va presentata 30 (in caso di permesso di soggiono della durata inferiore ad un anno), 60 (in caso di permesso di soggiorno della durata peri ad un anno), 90 giorni (in caso di permesso di soggiorno della durata di due anni) prima della scadenza del permesso di soggiorno.
dove andare
Presso la Questura o il Commissariato di P.S. territorialmente competente in relazione al luogo di dimora del cittadino straniero richiedente.
cosa presentare
Compilare apposito modello fornito dalla Questura o dal Commissariato e allegare:
4 foto tessera recenti;
marca da bollo di euro 10,33.;
copia del passaporto o di altro documento equipollente;
la documentazione attestante la disponibilità economica che deve essere almeno pari ad un reddito da assegno sociale;
documentazione necessaria a giustificare il soggiorno per il tempo richiesto (ad esempio se il rinnovo è per lavoro, occorre presentare il contratto di lavoro e la fotocopia del libretto di lavoro).
L'impiegato addetto alla ricezione delle domande, una volta esaminati i documenti originali e accertata l'identità del richiedente, rilascerà come ricevuta, utile per il ritiro del permesso di soggiorno, una copia del modello di richiesta con apposta la foto, la data, il timbro dell'ufficio, la sigla dell'addetto alla ricezione e il giorno in cui potrà essere ritirato il permesso di soggiorno.
durata
La durata del primo rinnovo non può essere superiore a quella del primo rilascio.
rifiuto e revoca
Il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno possono essere rifiutati e il permesso può essere revocato:
quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per il soggiorno nel territorio italiano;
se lo straniero non rispetta le condizioni di soggiorno stabilite da altri Stati legati all'Italia da accordi e convezioni, a meno che non ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano.
Il permesso di soggiorno non può essere rifiutato o revocato per lavoro subordinato, se alla scadenza il titolare ha perso il lavoro; in tal caso il permesso sarà rinnovato per 6 mesi al fine dell'iscrizione nelle liste di collocamento.
Quando il permesso di soggiorno è rifiutato o annullato, il Questore avvisa lo straniero, che in seguito al provvedimento di rifiuto è stata disposta dal Prefetto l'applicazione dell'espulsione. Lo invita a presentarsi volontariamente al posto di Polizia di Frontiera indicato, entro 5 giorni lavorativi.
note
Lo straniero che lascia passare 60 giorni dalla scadenza del permesso senza chiederne il rinnovo viene espulso.
Lo straniero che perde il posto di lavoro anche per dimissioni ha diritto al rinnovo del permesso di soggiorno.
Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato se il soggiorno in Italia è stato interrotto per:
più di sei mesi continuativi;
oltre la metà del periodo previsto nei permessi di durata almeno biennale, salvo i casi di comprovati adempimenti degli obblighi militari nel proprio paese o di altri gravi e comprovati motivi che hanno ostacolato il rientro in Italia.
Il ricongiungimento familiare
La legge 30 luglio 2002 n.189, la cosiddetta legge Bossi-Fini, ha modificato il ricongiungimento familiare restringendo notevolmente i casi in cui è possibile richiedere che un proprio familiare residente all'estero possa venire in Italia.
Il cittadino straniero, titolare della carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo, per motivi religiosi, con durata non inferiore ad un anno, può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato;
b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
d) genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute;
Il cittadino straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:
a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (4.557 euro) se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari.
Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione compresa quella attestante i rapporti di parentela, coniugio e la minore età, tradotta e legalizzata dall'autorità consolare italiana, deve essere presentata allo sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-ufficio territoriale del Governo (fino a quando non sarà istituito lo Sportello Unico la domanda dovrà essere presentata presso la Questura territorialmente competente) competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento.
L'ufficio, verificata, anche mediante accertamenti presso la questura competente, l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.
Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, presentando copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.
Entro otto giorni dall'ingresso in Italia il familiare dovrà richiedere il permesso di soggiorno per motivi familiari che gli consentirà di svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma, di iscriversi a corsi scolastici, al servizio sanitario nazionale.

Il matrimonio
la pubblicazione
La pubblicazione serve per dare pubblicità alla volontà di due persone che vogliono sposarsi ed è prescritta dalla legge. Prima della pubblicazione i futuri sposi devono prestare giuramento di fronte ad un ufficiale di stato civile.
La richiesta può essere fatta da chiunque, libero dal vincolo del matrimonio, decide di sposarsi.
I minorenni dai sedici ai diciotto anni devono prima ottenere il decreto di autorizzazione del Tribunale dei minori.
La richiesta deve essere fatta presso l’ufficio matrimoni del Comune di residenza di uno dei due futuri sposi.
le cose da fare
Chiunque faccia la richiesta deve consegnare, per il cittadino straniero, il nulla osta rilasciato dal Consolato o Ambasciata del proprio paese d’origine. Se si tratta di un paese non appartenente alla Comunità Europea la firma dell’ambasciatore o del Console deve essere autenticata dalla Prefettura.
Se il cittadino straniero è residente in Italia, occorre anche il certificato di stato libero e residenza in bollo.
Se ci si vuole sposare in Chiesa bisogna consegnare anche un modulo rilasciato dalla parrocchia di appartenenza.
La celebrazione.
Al momento del giuramento, è necessaria la presenza di due testimoni maggiorenni con documenti validi (se stranieri con permesso di soggiorno).
Su richiesta dei futuri sposi stranieri è possibile essere accompagnati da un interprete.
Occorre anche avere i documenti d’identità validi.
IMPORTANTE: non è necessario avere il permesso di soggiorno.
casi particolari
I cittadini stranieri cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato devono richiedere il nulla osta all’A.C.N.U.R. (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ), presentando un atto notorio fatto in Prefettura con l’indicazione di nome, cognome, stato di provenienza e stato civile e due testimoni con documento d’identità valido;
i cittadini statunitensi, invece del nulla osta, devono presentare una dichiarazione giurata resa davanti al Console U.S.A. con firma autenticata in Prefettura e atto notorio reso davanti al Pretore.
Se i futuri sposi devono legittimare figli minori nati dalla loro unione devono consegnare l’estratto di nascita del minore con generalità ai sensi art. 3 D.P.R. 2.5.1957, n. 432.
documenti da presentare
1) passaporto valido;
2) nulla osta rilasciato dal Consolato o dall’Ambasciata del proprio paese d’origine con firma autenticata in Prefettura se si tratta di un paese non appartenente alla Comunità Europea;
3) certificato di stato libero e di residenza in bollo, se il cittadino straniero è residente in Italia;
4) documenti d’identità validi (se stranieri con permesso di soggiorno) dei
due testimoni
5) il modulo rilasciato dalla parrocchia per il matrimonio celebrato con rito cattolico
Tempi e pubblicità
Le pubblicazioni sono affisse alla casa comunale per almeno otto giorni comprendenti due domeniche.
Se uno dei futuri coniugi è residente in un altro Comune le pubblicazioni sono affisse in entrambi i Comuni.

La carta di soggiono
Che cosa e'
La carta di soggiorno è un particolare documento che autorizza al soggiorno a tempo indeterminato in Italia.
requisiti
Per richiedere la carta di soggiorno il cittadino straniero deve possedere i seguenti requisiti:
- il soggiorno in Italia da almeno 6 anni (residenza legale ininterrotta con relativa iscrizione presso l’ufficio anagrafe del comune);
- un soggiorno in Italia che consente un numero indeterminato di rinnovi (lavoro, famiglia, asilo);
- un reddito sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (4.666.87 euro) se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell’importo annuo dell’assegno familiare se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell’assegno annuo se si chiede il ricongiungimento di tre o quattro familiari (il reddito considerato ai fini della richiesta della carta di soggiorno è quello percepito dal cittadino straniero durante l’anno precedente alla richiesta, che deve essere documentato attraverso la dichiarazione dei redditi, CUD, bollettini per versamenti contributi I.N.P.S., buste paga);
- un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale di edilizia residenziale pubblica (certificato di idoneità igienico- sanitaria rilasciato dall’ufficio tecnico del comune oppure dall’ A.S.L.).
richiesta
La richiesta della carta di soggiorno deve essere fatta in Questura.
I documenti che si devono presentare sono i seguenti:
copia del passaporto o di un altro documento equipollente o del documento di identificazione rilasciato dalla competente autorità italiana;
copia del permesso di soggiorno;
copia della dichiarazione dei redditi o del modello 101 rilasciato dal datore di lavoro relativamente all’anno precedente;
certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti;
4 fotografie in formato fototessera;
certificato di idoneità alloggiativa.
Lo straniero può richiedere la carta di soggiorno anche per il coniuge o per i figli minori a carico. In questi casi si deve aggiungere alla richiesta :
- la documentazione comprovante lo stato di coniuge o figlio minore (la documentazione inerente alla parentela deve essere autenticata dall’autorità italiana all’estero).
rilascio
La carta di soggiorno viene rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta, previa verifica della presenza dei requisiti previsti dalla legge.
Sono, inoltre, previsti una serie di impedimenti al rilascio della carta di soggiorno: rinvio a giudizio o sentenza di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dall’art. 380 del codice di procedura penale o per uno dei delitti non colposi previsti dall’art. 381 del c. p. p. .
In uno di questi casi, la carta di soggiorno non solo può non essere rilasciata ma, se già rilasciata, può essere anche revocata dal Questore
ricorso
Contro il rigetto o il rifiuto della carta di soggiorno, lo straniero può proporre ricorso, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.).
validita'
La carta di soggiorno è valida a tempo indeterminato come titolo per il soggiorno ma è soggetta a vidimazione non oltre 10 anni dalla data del rilascio.
La carta di soggiorno vale anche come documento di identificazione personale per non oltre 5 anni dalla data del rilascio o del rinnovo.
diritti connessi alla titolarita'
Il titolare della carta di soggiorno:
ha diritto a percepire tutte le prestazioni economiche assistenziali come l’assegno per l’invalidità, l’assegno di maternità, l’assegno sociale;
può essere espulso solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale o per appartenenza ad associazioni per delinquere di tipo mafioso;
potrà esercitare il diritto di voto alle elezioni amministrative quando sarà consentito dalla legislazione nazionale.

La cittadinanza italiana
chi e' cittadino italiano
È cittadino italiano per nascita (iure sAnguinis):
1.il figlio di padre o madre italiani;
2.il figlio nato in Italia da genitori entrambi ignoti o apolidi (cioè "senza patria");
3.il figlio nato in Italia da genitori stranieri, ma solo se cittadini di uno Stato in cui la legge prevede che i figli non seguano la cittadinanza dei genitori (invece NON ACQUISTA LA CITTADINANZA chi è nato in Italia da genitori stranieri di uno Stato che prevede che i figli nati all’estero seguano la cittadinanza dei genitori, anche se attraverso dichiarazioni di volontà o formalità amministrative);
4.il figlio di ignoti trovato in Italia, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.
Lo straniero può diventare cittadino italiano:
A) se il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado (nonni) sono stati cittadini per nascita. È però necessaria una delle seguenti condizioni:
1. prestare il servizio militare per lo Stato italiano e prima, dichiarare di voler acquistare la cittadinanza italiana;
2. essere assunti alle dipendenze dello Stato italiano, anche all’estero, e prima dichiarare di voler acquistare la cittadinanza italiana;
3. risiedere in Italia legalmente da almeno due anni, senza interruzioni, alla data del raggiungimento della maggiore età e, dichiarare, entro un anno da quella data, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
La dichiarazione di volontà va resa di fronte all’Ufficiale di stato civile.
Servono i seguenti documenti:
1.atto di nascita;
2.certificato di cittadinanza italiana per nascita di tuo padre o tua madre o di uno dei tuoi nonni;
3.certificato di residenza (se richiesto).
B) se è nato in Italia, vi hai risieduto legalmente, senza interruzioni, fino al compimento della maggior età e dichiara, entro un anno dalla maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
Per la dichiarazione di volontà, sempre resa di fronte all’Ufficiale di stato civile, servono i seguenti documenti:
1. atto di nascita;
2. certificato di residenza.
C) se è coniuge di un cittadino italiano, se risiede legalmente in Italia dopo da almeno sei mesi, altrimenti, se residente all’estero dopo tre anni dalla data del matrimonio (al momento della domanda non deve esservi stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e non deve essere in corso separazione legale).
La domanda va presentata in cinque copie (di cui l’originale in carta da bollo da 10,33 euro e quattro fotocopie) al Prefetto della provincia di residenza dell’interessato, o all’Autorità Consolare italiana all’estero, e va indirizzata al Ministro dell’Interno.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti (anche questi con quattro copie):
a) estratto dell’atto di nascita con paternità e maternità tradotto e legalizzato (salvo i casi di esenzione e di apostille) dall’Autorità consolare italiana all’estero;
b) certificato di residenza (autocertificabile);
c) estratto dei registri di matrimonio rilasciato dal Comune italiano presso cui è stato iscritto o trascritto l’atto di matrimonio (autocertificabile);
d) certificato di stato di famiglia (autocertificabile);
e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale (autocertificabile);
f) certificati dei carichi pendenti rilasciati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale (autocertificabile);
g) certificato di cittadinanza italiana del tuo coniuge (autocertificabile);
h) certificato penale rilasciato dal tuo paese di origine, tradotto e legalizzato (salvo i casi di esenzione e di apostille) dall’Autorità Consolare italiana all’estero;
i) una formale domanda al ministero degli Esteri italiano affinché dia il suo parere sull’acquisto da parte tua della cittadinanza italiana
(N.B. la domanda non va fatta direttamente al ministero degli Esteri ma per mezzo della tua Autorità Diplomatica in Italia);
ATTENZIONE.
Non puoi acquistare la cittadinanza per matrimonio se:
a) sei stato condannato per uno dei delitti contro la personalità internazionale ed interna dello Stato o per un delitto contro i diritti politici del cittadino;
b) sei stato condannato per un delitto non colposo (cioè compiuto con volontà) per il quale la legge preveda una pena di base non inferiore, nel massimo, a tre anni di reclusione;
c) sei stato condannato per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una Autorità Giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
d) sussistono, nel tuo caso specifico, comprovati motivi relativi alla sicurezza della Repubblica.
La cittadinanza per matrimonio è conferita con decreto del ministro dell’Interno.
D) se è "naturalizzato".
La richiesta di cittadinanza per naturalizzazione può essere fatta in uno dei seguenti casi:
a) se il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado (nonni) sono stati cittadini italiani per nascita, oppure se è nato in Italia; in entrambi i casi, è però necessario che risieda in Italia da almeno tre anni;
b) se ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato italiano;
c) se è maggiorenne ed è stato adottato da un cittadino italiano, e risiede legalmente in Italia da almeno cinque anni dopo l’adozione;
d) se è apolide o rifugiato e risiede in Italia da almeno cinque anni;
e) se risiede legalmente in Italia da almeno dieci anni;
f) se è cittadino di uno Stato membro della Unione Europea e risiede da almeno quattro anni in Italia.
L’istanza va presentata in carta da bollo da 10,33 euro al Prefetto della tua provincia di residenza e va indirizzata al Presidente della Repubblica con allegati i seguenti documenti:
a) estratto dell’atto di nascita con paternità e maternità tradotto e legalizzato (salvo i casi di esenzione e di apostille) dall’Autorità consolare italiana all’estero;
b) certificato di stato di famiglia (autocertificabile);
c) certificato penale rilasciato dal tuo paese di origine, tradotto e legalizzato (salvo i casi di esenzione e di apostille) dall’Autorità Consolare italiana all’estero;
d) certificato di residenza (autocertificabile);
f) dichiarazione dei redditi (autocertificabile)
g) certificato generale del casellario giudiziale (autocertificabile);
h) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale (autocertificabile);
La cittadinanza per "naturalizzazione" è concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’Interno.
Il decreto non ha effetto se la persona cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto stesso, il giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.
E) se è figlio minorenne di chi acquista o riacquista la cittadinanza e convive con il genitore alla data in cui questi acquista o riacquista la cittadinanza.
Devono però ricorrere due condizioni:
- che la convivenza sia stabile ed effettiva;
- che la convivenza sia attestata dal certificato di stato di famiglia o altra idonea documentazione.
ATTENZIONE: ai fini dell’acquisto della cittadinanza si ritiene "legalmente residente" in Italia chi ha adempiuto alle norme sull’ingresso e l’iscrizione anagrafica (permessi di soggiorno,.ecc.).
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