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DISCRIMINAZIONE

coME POSSONO PRESENTARE DENUNCIA LE VITTIME dI DISCRIMINAZIONE?

Le norme europee prevedono che gli Stati Membri riconoscano alle vittime di discriminazioni il diritto di presentare denuncia attraverso una procedura giudiziaria o amministrativa, e che siano applicate sanzioni adeguate ai responsabili di una discriminazione. E’ inoltre prevista la condivisione dell’onere della prova nelle cause civili e amministrative, il che renderà più facile per le vittime di discriminazione comprovare le proprie accuse.


CHE AIUTO VIENE OFFERTO ALLE VITTIME?

Le norme sulla discriminazione razziale impongono agli Stati Membri la designazione di enti specifici, preposti alla promozione della parità di trattamento. Tali enti forniranno assistenza indipendente alle vittime di discriminazioni, procederanno a indagini e studi e pubblicheranno relazioni e raccomandazioni indipendenti. Le vittime di discriminazioni possono anche essere sostenute da una Organizzazione Non Governativa o da un sindacato che abbiano un interesse legittimo nella questione.

NORMATIVA IN MATERIA

*Carta di Nizza Articolo 21:  

"1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali."


*Direttiva 2000/43/Ce Del Consiglio, Del 29 Giugno 2000

Attua il principio della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica
(Gazzetta ufficiale n. L 180 del 19/07/2000 pag. 0022 – 0026)


*Decreto Legislativo n. 215 del 9 luglio 2003

Recepisce quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia, stabilendo delle relazioni tra trattamento discriminatorio e atti di razzismo (molestie, intimidazioni, ecc.).
 L’Italia adotta integralmente la nozione di discriminazione applicata in abito comunitario, con la vigente distinzione tra
- discriminazione diretta, rivolta al singolo individuo che viene trattato in maniera sfavorevole rispetto a quanto dovrebbe accadere in una situazione analoga;    
- discriminazione indiretta, quando ‘una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone’.
L’articolo 3 del medesimo decreto sancisce anche l’ambito di applicazione, individuando il lavoro, l’accesso ai servizi, l’accesso alla casa, la sanità e l’istruzione come ambiti di intervento.


* Testo unico sull’immigrazione (Legge 189/2002)

Articolo 43 Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.
2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:
a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionali, lo discriminino ingiustamente;
b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;
c) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità; chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità;
e)il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.
3. Il presente articolo e l'articolo 44 si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea presenti in Italia.